Art. 7.
(Sistema di classificazione dei videogiochi).

      1. I produttori, gli importatori e i distributori, anche attraverso le loro associazioni

 

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di categoria, provvedono alla classificazione dei videogiochi, off line od on line, utilizzando il sistema di autoregolamentazione europeo riconosciuto. Tale sistema, che prevede una classificazione del videogioco in base alle diverse fasce d'età dei minori e al suo contenuto, ha l'obiettivo di tutelare i diritti e l'integrità psico-fisica e morale dei minori, promuovendo un accesso consapevole e tutelato dei minori ai videogiochi.

      2. La classificazione avviene in base ai contenuti del videogioco e alla sua idoneità a incidere sulla sfera psichica ed emotiva del minore, in relazione all'età dei giocatori. La classificazione è effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti: tema; linguaggio; grado di violenza; immagini di tipo sessuale o pornografico; assunzione di sostanze psicotrope; messaggi di tipo discriminatorio in relazione a razza, religione, sesso, tendenze sessuali, nazionalità, disabilità e comunque ogni elemento che contrasti con la dignità della persona.
      3. Il produttore, l'importatore e il distributore hanno l'obbligo di indicare, secondo le prescrizioni previste dal presente articolo, in maniera chiara e inequivocabile, la classificazione del videogioco in ogni strumento di pubblicità e di diffusione e su ogni riproduzione destinata al commercio. Il responsabile della diffusione e distribuzione commerciale del gioco, in qualunque forma o supporto di riproduzione, è tenuto a dare avviso al pubblico della classificazione, su ogni presentazione o forma pubblicitaria e sull'involucro del supporto.

      4. Nel termine perentorio di trenta giorni, antecedente la data di diffusione del videogioco, i soggetti di cui al comma 3 comunicano al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, istituito presso il Ministero delle comunicazioni, la classificazione del videogioco e provvedono contestualmente al deposito di una copia dell'opera.

      5. Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, d'ufficio o su segnalazione, procede, entro dieci giorni dal deposito, a effettuare accertamenti sulla corrispondenza della
 

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classificazione al sistema di cui al comma 1 e, ove riscontri difformità rispetto a tale sistema, previa eventuale audizione dei soggetti di cui al comma 3, propone all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di richiedere all'organismo europeo a ciò preposto la riclassificazione del prodotto. L'Autorità, ove ne sussistano le condizioni, provvede entro dieci giorni dalla ricezione della proposta del Comitato, comunicando le proprie determinazioni anche ai soggetti di cui al comma 3. Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori comunica tempestivamente ai soggetti di cui al comma 3 l'esito del procedimento di riclassificazione. Nelle more della conclusione della fase nazionale del procedimento, i videogiochi oggetto del procedimento di riclassificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.

      6. I distributori e i rivenditori commerciali devono adottare le necessarie misure affinché i minori non acquistino o noleggino il supporto, in violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge.

      7. I videogiochi privi di classificazione non possono essere pubblicamente diffusi, distribuiti o pubblicizzati attraverso alcun mezzo.
      8. È esclusa ogni contribuzione da parte dello Stato per l'attività di classificazione di cui al comma 1.

      9. Salva l'applicazione delle sanzioni penali previste per le diffusioni abusive, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 da parte dei produttori e degli importatori è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro.

      10. Salva l'applicazione delle sanzioni penali, i distributori e i rivenditori commerciali che non osservino le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

      11. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 9 e 10 provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
 

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